Alla luce del crescente allarme costituito da virus ed attacchi informatici che possono ritardare la diffusione di Internet, ostacolando anche il commercio elettronico, il Consiglio d'Europa propone la creazione di uno speciale organismo che, a livello europeo, coordini le attività anti-cybercrimine di tutti gli Stati membri.
Tuttavia, la decisione dell'Unione Europea ha suscitato numerose polemiche, sia da parte dei provider (ai quali è assegnato il compito di controllare e monitorare gli utenti, qualora segnalati dalle polizie), sia da parte dei garanti europei della privacy, che ritengono di dover tutelare la riservatezza dei dati circolanti su Internet, in altri termini di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.
Alla luce di tali argomentazioni la Convenzione è stata, quindi, rivisitata più volte senza pervenire ad un testo definitivo. La Rivista ritiene, tuttavia, di pubblicarne la bozza al fine di offrire ai lettori l'opportunità di conoscere un documento che, sebbene non ancora definitivo, è destinato ad avere una notevole portata innovativa nella materia.
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati fino ad ora firmatari,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è il conseguimento della massima unione tra i suoi membri;
Riconoscendo il valore della promozione della cooperazione tra gli Stati firmatari della presente Convenzione;
Convinti della necessità di perseguire, in modo prioritario, una politica comune in materia penale volta a tutelare la società dalla criminalità informatica, adottando, tra l'altro, provvedimenti normativi adeguati e promuovendo la cooperazione internazionale;
Consapevoli dei radicali cambiamenti prodotti dalla digitalizzazione, convergenza e progressiva globalizzazione delle rete informatiche;
Preoccupati per il rischio che le reti informatiche ed i sistemi elettronici possano essere utilizzati anche per il compimento di reati e che le prove relative possano essere memorizzate e trasferite per mezzo di tali reti;
Riconoscendo la necessità della collaborazione tra gli Stati e l'industria privata nella lotta alla criminalità informatica e la necessità di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie informatiche;
Ritenendo che ai fini di un'efficace lotta contro la criminalità informatica siano necessari l'incremento, la velocizzazione ed il buon funzionamento della cooperazione internazionale in materia penale;
Convinti che la presente Convenzione sia necessaria al fine di prevenire atti contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi e reti computerizzati e di dati informatici, nonché contro l'uso illegittimo di tali sistemi, reti e dati, rendendo tali atti punibili penalmente, ai sensi della presente Convenzione ed attraverso l'adozione di poteri idonei a contrastare efficacemente tali reati, agevolandone l'individuazione, le indagini ed il perseguimento penale sia a livello nazionale che internazionale, nonché fornendo disposizioni volte a rendere più rapida ed affidabile la cooperazione internazionale;
Consapevoli della necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi delle forze dell'ordine ed il rispetto dei diritti umani fondamentali, come previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali del 1950, dalla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti Politici e Civili del 1966, nonché da altri trattati internazionali in materia di diritti umani, che riaffermano il diritto di ciascuno alla libertà di opinione senza subire interferenze, alla libertà di espressione, ivi compresa la libertà di cercare, ricevere e comunicare informazioni e idee di qualsiasi tipo, non tenendo conto delle frontiere ed al rispetto della privacy;
Consapevoli altresì della necessità di conciliare gli interessi della reciproca assistenza internazionale e la protezione dei dati personali, come previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981, per la tutela dell'individuo in relazione all'elaborazione automatica dei dati personali;
Considerando la Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo del 1989 e la Convenzione Internazionale sull'organizzazione del lavoro e lo sfruttamento del lavoro minorile del 1999;
Tenendo conto delle Convenzioni del Consiglio d'Europa vigenti sulla cooperazione in ambito penale, nonché di trattati simili già esistenti tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed altri Stati e sottolineando che la presente Convenzione si pone la finalità di integrare quelle Convenzioni al fine di rendere più efficaci indagini e procedimenti penali concernenti reati relativi a sistemi e dati computerizzati e di consentire la raccolta di elementi di prova computerizzati relativi ad un reato;
Accogliendo con favore i recenti sviluppi che migliorano ulteriormente la comprensione e la cooperazione internazionali nella lotta al cyber-crime, incluse le iniziative intraprese dalle Nazioni Unite, dall'OECD, dall'Unione Europea e dal G8;
Richiamando la Raccomandazione n. R (85) 10 concernente l'applicazione pratica della Convenzione Europea sulla Reciproca Assistenza Penale riguardo le rogatorie per l'intercettazione delle comunicazioni, la Raccomandazione n. R. (88) 2 sulla pirateria nel settore dei diritti d'autore e diritti analoghi, la Raccomandazione n. R (87) 15 che disciplina l'utilizzo dei dati personali nell'ambito delle attività di polizia, la Raccomandazione n. R (95) 4 sulla tutela dei dati personali nell'ambito dei servizi di telecomunicazione, con particolare riferimento ai servizi telefonici, nonché la Raccomandazione n. R (89) 9 relativa ai reati commessi tramite l'uso di computer che fornisce le linee guida per i Parlamenti nazionali circa le definizione di alcuni reati commessi tramite l'uso del computer e la Raccomandazione R (95) 13 relativa alla procedura penale connessa con l'Information Technology;
Tenendo conto della Risoluzione n. 1 adottata dai Ministri della Giustizia europei in occasione della loro 21a Conferenza (Praga, giugno 1997), che raccomandava al Comitato dei Ministri di sostenere il lavoro svolto dal Comitato Europeo sui problemi inerenti alla criminalità (CDPC) in materia di cyber-crime, affinché le legislazioni nazionali in materia penale si armonizzino tra loro rendendo possibile l'uso di mezzi di investigazione efficaci per indagare su questi reati, nonché la Risoluzione n. 3 adottata nella 23a Conferenza dei Ministri della Giustizia europei (Londra, giugno 2000), che incoraggiava le Parti rappresentate a proseguire il loro impegno al fine di trovare soluzioni adeguate per far sì che il maggior numero di Stati aderiscano alla Convenzione e riconoscano la necessità di un sistema di cooperazione internazionale veloce ed efficace, tenendo conto delle specifiche esigenze della lotta al cyber-crime;
Tenendo anche in considerazione l'Action Plan adottato dai Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa, in occasione del loro secondo Summit (Strasburgo 10-11 ottobre 1997) al fine di cercare risposte comuni allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche, sulla base degli standard e dei valori del Consiglio d'Europa;
hanno concordato quanto segue:
Capitolo 1
Uso dei termini
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. con l'espressione "sistema di computer" si intende qualsiasi congegno o insieme di congegni interconnessi o collegati, di cui almeno uno, per mezzo di un programma, effettui elaborazione automatica di dati;
b. con l'espressione "dati di computer" si intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea ad essere elaborati da un sistema informatico, ivi compreso un programma in grado di far svolgere una determinata funzione ad un sistema di computer;
c. con l'espressione "service provider" si intende:
(i) qualsiasi entità pubblica o privata che fornisca ai suoi utenti la possibilità di comunicare per mezzo di un sistema di computer, e
(ii) qualsiasi altra entità che elabori o memorizzi dati di computer per conto di tale servizio di comunicazioni o di utenti dello stesso;
(d) con l'espressione " traffico di dati" si intende qualsiasi dato di computer, riguardante una comunicazione effettuata per mezzo di un sistema di computer, prodotto da un sistema di computer che costituisca una parte della catena di comunicazione ed indicante l'origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, l'ora, la data, le dimensioni, la durata o il tipo del servizio.
Capitolo 2
Misure da adottare a livello nazionale
Sezione Prima
Diritto penale
Titolo I
Reati contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi e dati computerizzati
(...)
Art. 2
Accesso illegale
Gli Stati Parte devono adottare sia provvedimenti normativi che di altra natura al fine di rendere reato punibile penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, l'accesso illegittimo, integrale o parziale, ad un sistema di computer, ove commesso intenzionalmente.
Art. 3
Intercettazione illegale
Gli Stati Parte devono adottare sia provvedimenti normativi che di altra natura, al fine di rendere reato punibile penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, l'intercettazione non autorizzata, ove commessa intenzionalmente, operata con mezzi tecnici, di trasmissioni non-pubbliche di dati di computer verso, da o all'interno di un sistema di computer, ivi compresa l'intercettazione di emissioni elettroniche di un sistema di computer contenenti tali dati.
Art. 4
Interferenze sui dati
1. Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere punibile penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, ove commessi intenzionalmente e non autorizzati, il danno, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di dati di computer.
2. Uno Stato Parte può riservarsi il diritto di prevedere che la condotta descritta nel paragrafo 1 determini grave danno.
Art. 5
Sistema di interferenza
Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere punibile penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, ove commessa intenzionalmente e senza autorizzazione, l'azione di ostacolare in modo grave, il funzionamento di un sistema di computer immettendo, trasmettendo, danneggiando, cancellando, deteriorando, alterando o eliminando dati di computer.
Art. 6
Uso scorretto delle apparecchiature
1. Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere punibili penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, ove commessi intenzionalmente e senza autorizzazione, i seguenti atti:
a. la produzione, la vendita, l'acquisizione per l'utilizzo, l'importazione, la distribuzione o la disponibilità di:
(1) un dispositivo, ivi compreso un programma di computer, progettato o adattato in primis al fine di compiere uno dei reati previsti ai sensi degli articoli da 2 a 5;
(2) una password, un codice di accesso, o dati simili che permettono l'accesso integrale o parziale ad un sistema di computer con l'intenzione di utilizzarlo al fine di compiere uno dei reati previsti dagli articoli da 2 a 5; nonché
b. il possesso di un dispositivo di cui al paragrafo a. (1) o (2), con l'intenzione di utilizzarlo al fine di compiere uno dei reati previsti dagli articoli da 2 a 5. Uno Stato Parte può richiedere, ai sensi di legge, di entrare in possesso di alcuni di questi dispositivi prima che sia rilevata la responsabilità penale.
2. Il presente articolo non deve essere interpretato come un'imposizione della responsabilità penale, nel caso in cui la produzione, la vendita, l'acquisizione ai fini dell'utilizzo, l'importazione, la distribuzione o la disponibilità ed il possesso di cui al paragrafo 1 di questo articolo non sono compiuti al fine di commettere un reato previsto ai sensi degli articoli da 2 a 5 della presente Convenzione, come nel caso delle verifiche autorizzate o della protezione di un sistema di computer.
3. Gli Stati Parte possono riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo, purché la riserva non riguardi la vendita, la distribuzione o la disponibilità dei congegni di cui al paragrafo 1 a. (2).
Titolo II
Reati informatici
Art. 7
Falsificazione informatica
Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere reati punibili penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, ove commessi intenzionalmente e senza autorizzazione, l'immissione, l'alterazione, la cancellazione, o l'eliminazione di dati di computer, che producano dati falsi con l'intento di considerali o utilizzarli per fini legali come fossero autentici, a prescindere dalla diretta leggibilità o intelligibilità di tali dati. Uno Stato Parte può riservarsi il diritto di constatare l'intenzione di frodare, o altra simile intenzione illecita prima che sia rilevata la responsabilità penale.
Art. 8
Frode informatica
Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere reato punibile penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale l'atto di causare perdite alla proprietà di terzi, ove commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, per mezzo di:
a. qualsiasi immissione, alterazione, cancellazione o eliminazione di dati di computer,
b. qualsiasi interferenza con il funzionamento di un sistema di computer,
con l'intenzione fraudolenta o illecita di ottenere, senza autorizzazione, un vantaggio economico per sé o per altri.
Titolo III
Reati relativi ai contenuti
Art. 9
Reati concernenti la pornografia infantile
1. Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura che rendano le seguenti condotte, ove commesse intenzionalmente e senza autorizzazione, reati punibili penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale:
a. produrre pornografia infantile al fine di distribuirla attraverso sistemi di computer;
b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile attraverso sistemi di computer;
c. distribuire o trasmettere pornografia infantile attraverso sistemi di computer;
d. acquisire pornografia infantile attraverso sistemi di computer per sé o per altri;
e. possedere pornografia infantile all'interno di un sistema di computer o di una qualunque attrezzatura adibita alla conservazione dei dati.
2. Ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, perché sia "pornografia infantile" deve includere materiale pornografico che mostri visivamente:
a. un minore impegnato in una condotta di carattere esplicitamente sessuale;
b. una persona, che sembri un minore, impegnata in una condotta di carattere esplicitamente sessuale;
c. immagini realistiche che mostrino un minore, impegnato in una condotta di carattere esplicitamente sessuale.
3. Ai fini del paragrafo 2 di cui sopra, con il termine "minore" si intende chiunque sia al di sotto dei 18 anni di età. Uno Stato Parte può, tuttavia, richiedere che il limite di età sia ridotto, ma non può essere inferiore ai 16 anni.
4. Gli Stati Parte possono riservarsi il diritto di non applicare, integralmente o parzialmente, i paragrafi 1 d., 1 e., 2 b. e 2 c.
Titolo IV
Reati relativi alla violazione del copyright e reati analoghi
Art. 10
Reati relativi alla violazione del copyright e reati analoghi
1. Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere reato punibile penalmente ai sensi della propria legislazione nazionale, la violazione del copyright, come definito dalla legge dello Stato Parte in conformità con gli impegni da esso presi ai sensi del Paris Act del 24 luglio 1971, della Convenzione di Berna per la Tutela del Lavoro Artistico e Letterario, dell'Accordo sugli aspetti relativi al Commercio dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale e del Trattato WIPO sul copyright, con l'esclusione di qualsiasi diritto morale riconosciuto da tali Convenzioni, ove tali atti siano commessi intenzionalmente, in ambito commerciale e per mezzo di un sistema di computer.
2. Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi e di altra natura al fine di rendere reato, punibile penalmente ai sensi della propria legislazione, la violazione dei diritti correlati, come previsto dalla legge di quello Stato Parte, in conformità con gli impegni assunti ai sensi della Convenzione Internazionale per la Tutela degli Esecutori e dei Produttori di materiale fonografico e degli Organismi per le Radiotrasmissioni firmata a Roma (Convenzione di Roma), con l'Accordo sugli aspetti connessi al Commercio dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale e con il Trattato WIPO sulle Esecuzioni e sul Materiale Fonografico in generale, ad esclusione di qualsiasi diritto morale riconosciuto da tali Convenzioni, qualora tali azioni siano commesse intenzionalmente, in ambito commerciale e per mezzo di un sistema di computer.
3. Uno Stato Parte può riservarsi il diritto di non attribuire, in circostanze limitate, la responsabilità penale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, purché siano disponibili altri efficaci disposizioni e tale riserva non deroghi dagli impegni internazionali dello Stato Parte previsti dagli strumenti internazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
(...)
Sezione 3
Giurisdizione
Art. 22
Giurisdizione
1. Gli Stati Parte devono adottare provvedimenti normativi al fine di stabilire la propria giurisdizione su tutti i reati previsti ai sensi degli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione, quando il reato viene commesso:
a. nell'ambito del territorio nazionale;
b. a bordo di una nave battente bandiera dello Stato Parte; o
c. a bordo di un aereo registrato ai sensi della legislazione dello Stato Parte; o
d. da uno dei suoi cittadini, se il reato è punibile penalmente dove è stato commesso o se il reato è stato commesso al di fuori della giurisdizione territoriale di uno Stato.
2. Gli Stati Parte possono riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o condizioni particolari le norme relative alla giurisdizione previste nei paragrafi da 1 b. a 1 d. del presente articolo o qualsiasi parte di questo.
3. Gli Stati Parte devono adottare le misure necessarie al fine di stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui all'articolo 24, paragrafo 1. della presente Convenzione, nei casi in cui un presunto colpevole sia presente sul territorio di uno Stato Parte e non venga estradato verso un altro Stato Parte, unicamente sulla base della sua nazionalità, a seguito di richiesta di estradizione.
4. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata ai sensi della legislazione nazionale.
5. Nel caso in cui più Stati Parte rivendichino la giurisdizione su un reato presunto previsto ai sensi della presente Convenzione, gli Stati Parte coinvolti devono, laddove necessario, consultarsi al fine di stabilire la giurisdizione più appropriata per l'esercizio dell'azione penale.
Capitolo 3
Cooperazione internazionale
Sezione 1
Principi generali
Titolo I
Principi generali in materia di cooperazione internazionale
Art. 23
Principi generali in materia di cooperazione internazionale
Gli Stati Parte devono cooperare tra loro, in conformità con le norme previste dal presente capitolo, applicando gli strumenti della cooperazione internazionale negli affari penali, le disposizioni concordate sulla base di principi di uniformità e reciprocità delle legislazioni, le legislazioni nazionali, nella maniera più esauriente e completa ai fini delle indagini o dei procedimenti penali concernenti reati connessi a sistemi e dati di computer, o della raccolta della prove, in ambito informatico, relative ad uno specifico reato.
Titolo II
Principi concernenti l'estradizione
Art. 24
Estradizione
1. a. Il presente articolo si riferisce all'estradizione tra Stati Parte in relazione ai reati previsti ai sensi degli articoli da 2 a 11 della presente Convenzione, purché siano punibili ai sensi delle legislazioni di entrambi gli Stati Parte interessati con la privazione della libertà per un periodo massimo di almeno un anno, o con una pena più severa.
b. Nel caso in cui una pena minima differente deve essere applicata ai sensi di una disposizione concordata e basata su principi di uniformità e reciprocità legislativa o di un trattato di estradizione, ivi compresa la Convenzione Europea sull'estradizione (ETS n. 24), applicabile tra due o più Parti, deve essere applicata la pena minima prevista da tale disposizione.
2. I reati descritti nel paragrafo 1 del presente articolo devono essere ritenuti reati estradabili in tutti i trattati di estradizione esistenti tra due o più Parti. Le Parti si assumono l'impegno di considerare tali reati come reati estradabili in ogni trattato di estradizione che verrà concluso tra due o più Parti.
3. Ove una Parte che condiziona l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con cui non ha sottoscritto un trattato di estradizione, può considerare la presente Convenzione base legale per l'estradizione per quanto riguarda tutti i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le Parti che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo come reati estradabili.
5. L'estradizione deve essere soggetta alle condizioni previste dalla legge della Parte richiesta o dei trattati di estradizione applicabili, ivi comprese le motivazioni sulla base delle quali la Parte richiesta può respingere la richiesta di estradizione.
6. Qualora l'estradizione per un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo venga respinta unicamente sulla base della nazionalità della persona ricercata, o perché la Parte richiesta ritiene di avere giurisdizione su tale reato, la Parte richiesta deve sottoporre il caso, su richiesta della Parte richiedente, alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale e deve riferire il risultato finale alla Parte richiedente nei tempi dovuti. Quelle autorità devono adottare le loro decisioni, condurre le loro indagini e i procedimenti penali come se si trattasse di un qualsiasi altro reato di natura similare ai sensi della legislazione in vigore in quello Stato Parte.
7.a. Gli Stati Parte devono, al momento della firma o al deposito della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e gli indirizzi di tutte le autorità competenti per la presentazione o il ricevimento di una richiesta di estradizione o per un arresto provvisorio in assenza di un trattato.
b. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve istituire e tenere aggiornato un registro delle autorità competenti designate dalle Parti. Gli Stati Parte devono garantire che i dettagli riportati sul registro siano sempre corretti.
Titolo III
Principi generali concernenti l'assistenza reciproca
Art. 25
Principi generali concernenti l'assistenza reciproca
1. Le Parti devono prestarsi reciproca assistenza nel modo più esauriente e completo possibile ai fini dello svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati punibili penalmente connessi a dati e sistemi di computer, o della raccolta di prove in ambito informatico relative ad un reato.
2. Tutti le Parti devono adottare i provvedimenti normativi e di altra natura necessari all'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli da 27 a 35.
3. Tutte le Parti possono richiedere, per i casi urgenti, assistenza reciproca o comunicazioni relative a questa tramite mezzi di comunicazione veloci, inclusi fax o e-mail, nella misura in cui tali mezzi forniscono livelli di sicurezza e di autenticità adeguati (ivi compreso l'uso di sistemi cripto, se necessari), con conferma formale a seguire, laddove così chieda la Parte richiesta. Quest'ultima dovrà accettare la richiesta e rispondere con i medesimi mezzi di comunicazione veloce.
4. Escludendo i casi per cui è specificamente previsto dagli articoli del presente Capitolo, l'assistenza reciproca deve essere sottoposta alle condizioni previste dalla legge della Parte richiesta o dai trattati di assistenza reciproca applicabili, includendo le motivazioni sulla base delle quali la Parte richiesta può rifiutare di cooperare. La Parte richiesta non deve esercitare il diritto di rifiuto a fornire l'assistenza reciproca unicamente sulla base del fatto che si tratta di un reato che in quel Paese è considerato reato fiscale.
5. Laddove, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capitolo, la Parte richiesta può fornire assistenza a condizione che il reato sia riconosciuto da entrambi i Paesi, tale condizione è da ritenersi rispettata/osservata, prescindendo dall'inserimento o meno di tale reato all'interno della medesima categoria nella legislazione della Parte richiesta o da una diversa denominazione del reato rispetto alla Parte richiedente, se la condotta che evidenzia il reato per cui è richiesta l'assistenza è punibile penalmente anche ai sensi della sua legislazione.
Art. 26
Informazioni spontanee
1. Una Parte può, nei limiti previsti dalla propria legislazione nazionale, anche in assenza di una precedente richiesta, fornire ad un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di indagini svolte ove ritenga che la conoscenza di tali informazioni possa essere di aiuto alla Parte ricevente al fine di avviare e svolgere indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati punibili penalmente ai sensi della presente Convenzione, o possa condurre ad una richiesta di cooperazione di quella Parte, ai sensi del presente Capitolo.
2. Prima di fornire tali informazioni, la Parte che ne è in possesso può chiedere che le stesse siano tenute riservate o utilizzate solo a talune condizioni. Ove la Parte ricevente non fosse in grado di garantire tali condizioni, dovrà informarne la Parte in possesso delle informazioni, che deciderà se fornire o meno dette informazioni. Qualora la Parte ricevente accetti informazioni sottoposte a specifiche condizioni, dovrà ritenersi vincolata a rispettarle.
Titolo IV
Procedure relative alle richieste di assistenza reciproca in assenza di accordi internazionali applicabili
Art. 27
Procedure relative alle richieste di assistenza reciproca in assenza
di accordi internazionali applicabili
1. Nel caso in cui non esistano trattati o disposizioni di reciproca assistenza basate su principi di uniformità o reciprocità legislativa tra Parti richiedenti e richieste, si applicano le disposizioni previste dai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo che non sono invece applicabili laddove siano disponibili trattati, disposizioni o legislazioni, a meno che le Parti interessate non abbiano concordato di applicare, in sostituzione, una o tutte le restanti disposizioni del presente articolo.
2. a. Le Parti dovranno designare un'autorità centrale o più autorità competenti per l'invio e la risposta a richieste di assistenza reciproca, nonché per l'esecuzione di tali richieste, o per la trasmissione alle autorità competenti per l'attuazione.
b. Le autorità centrali devono comunicare direttamente tra loro.
c. Le Parti devono, al momento della firma o del deposito della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nominativi e gli indirizzi delle autorità designate ai sensi di quanto stabilito nel presente paragrafo.
3. Le richieste di assistenza reciproca ai sensi del presente articolo devono essere attuate secondo le procedure specificate dalla Parte richiedente, ad eccezione dei casi incompatibili con la legislazione della Parte richiesta.
4. La Parte richiesta può opporre un rifiuto ad una richiesta di assistenza, oltre che per le motivazioni previste ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, anche nei casi in cui:
a. la richiesta riguarda un reato che la Parte richiesta considera reato politico o reato connesso con un reato politico; o
b. ritiene che soddisfacendo alla richiesta possano essere pregiudicate la sua sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali.
5. La Parte richiesta può ritardare un'azione di risposta, nel caso in cui ritenga che questa pregiudichi indagini o i procedimenti penali condotti dalle sue Autorità.
6. Prima di opporre un rifiuto o ritardare a rispondere ad una richiesta di assistenza, la Parte richiesta, laddove necessario, dopo essersi consultata con la parte richiedente, dovrà valutare se accogliere parzialmente la richiesta o se sottoporla alle condizioni che essa reputerà necessarie.
7. La Parte richiesta dovrà prontamente informare la Parte richiedente del risultato dell'esecuzione di una richiesta di assistenza. Devono essere fornite le motivazioni per un eventuale rifiuto o ritardo. La Parte richiesta dovrà altresì informare la Parte richiedente di qualsiasi motivazione che renda inattuabile o ritardi in modo significativo il soddisfacimento della richiesta.
8. La Parte richiedente può chiedere alla Parte richiesta di mantenere la riservatezza sul fatto e sul merito delle richieste avanzate ai sensi del presente Capitolo, ad eccezione del livello di riservatezza necessario ai fini dell'esecuzione della richiesta. Ove la Parte richiesta non possa garantire il rispetto della riservatezza, ne deve prontamente informare la Parte richiedente, che deciderà se mantenere comunque la richiesta.
a. Nei casi urgenti, le richieste di assistenza o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle omologhe autorità della Parte richiesta. In questi casi, deve essere inviata contemporaneamente una copia all'autorità centrale della Parte richiesta tramite l'autorità centrale competente della Parte richiedente.
b. Tutte le richieste avanzate ai sensi del presente paragrafo possono essere presentate tramite l'Interpol (Organizzazione Internazionale Polizia Criminale).
c. Quando una richiesta viene inoltrata ai sensi del sottoparagrafo a. e l'Autorità non è competente per la gestione della richiesta, deve trasferirla alla competente Autorità nazionale ed informare direttamente la Parte richiedente.
d. Richieste e comunicazioni presentate ai sensi del presente paragrafo che non riguardano azioni coercitive possono essere direttamente trasmesse dalle autorità competenti della Parte richiedente, alle competenti autorità della Parte richiesta.
e. Ciascun Stato Parte, al momento della firma o del deposito della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, può informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per ragioni di efficienza, le richieste avanzate ai sensi del presente paragrafo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale competente.
Art. 28
Riservatezza e uso limitato
1. Nel caso in cui non siano in vigore tra le Parti trattati di reciproca assistenza, o disposizioni basate su principi di uniformità o reciprocità legislativa, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo che, invece, non possono essere applicate in presenza di trattati, disposizioni o legislazioni a meno che le Parti interessate non abbiano concordato di applicare in sostituzione una o tutte le restanti disposizioni del presente articolo.
2. La Parte richiesta può fornire informazioni o materiale a seguito di una richiesta dipendente a condizione che sia:
a. tenuta riservata nel caso in cui la richiesta di assistenza legale non ha potuto essere accolta in assenza di tale condizione, o
b. utilizzata esclusivamente ai fini investigativi o processuali dichiarati nella richiesta.
3. Se la Parte richiedente non può adempiere ad una delle condizioni di cui al paragrafo 2, deve prontamente informarne l'altra Parte, che deve stabilire se l'informazione deve essere comunque fornita. Le condizioni accettate dalla Parte richiedente sono vincolanti.
4. Una Parte che fornisce informazioni o materiale soggetto a una delle condizioni di cui al paragrafo 2 può richiedere alla controparte di fornire spiegazioni, in merito all'applicazione di tale condizione e sull'uso delle informazioni o del materiale.
(...)
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